

Il contratto di affidamento fiduciario nel nostro ordinamento è previsto dalla legge c.d. “Dopo di Noi”, ovvero la legge n. 112/2016 entrata in vigore il 25 giugno 2016.
Tale legge propone per la prima volta un piano volto a garantire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone affette da disabilità gravi e, soprattutto, propone un piano per il supporto ai disabili gravi dopo la perdita del sostegno dei genitori. In molti casi è la famiglia ad essere l’ancora di salvezza dei soggetti portatori di disabilità gravi, che spesso incidono in maniera pesante sulla capacità di svolgere in autonomia anche semplici ma fondamentali attività quotidiane.
Il terzo comma dell’art. 1 della predetta legge fa riferimento a fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, c.d. ONLUS, riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficienza in favore di persone con disabilità grave.
La legge introduce due nuovi istituti civilistici, quello dei fondi speciali e quello del contratto di affidamento fiduciario, appunto, ma non ne fornisce né una definizione né ne offre una descrizione o una disciplina compiuta.
Il contenuto necessario del negozio in esame viene indicato piuttosto con riferimento alla possibilità di ottenere agevolazioni ed esenzioni fiscali, che peraltro non vengono riferite esclusivamente il contratto di affidamento fiduciario, ma anche al trust e al vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. (rubricato “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”)
Secondo una definizione dottrinale il contratto di affidamento fiduciario sarebbe un negozio per mezzo del quale un soggetto, affidante, conviene con un altro, affidatario-fiduciario, l’individuazione di taluni beni che sono trasferiti al secondo affinchè siano impiegati a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un programma la cui attuazione è rimessa all’affidatario stesso.
La scelta del fiduciario rappresenta un momento di massima importanza nell’avvio della dinamica negoziale. Il fiduciario riceve sui beni un diritto di proprietà temporaneo e nell’interesse altrui, non corrispondente però ad un suo arricchimento, essendo il medesimo finalizzato ad una diversa destinazione la cui attuazione è decisa, nei limiti del programma, dal fiduciario stesso.