

La nozione di mediazione che qui interessa – altra cosa è la mediazione tesa alla conciliazione stragiudiziale delle controversie ai sensi del D. Lgs. 28/10 – rimanda agli artt. 1754 ss c.c. inseriti nell’ambito dei contratti tipici. L’art. 1754 c.c. fornisce la definizione di mediatore come “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. La caratteristica del mediatore così come definito dal codice civile è l’imparzialità.
Naturalmente nell’esperienza concreta sovente si presentano fattispecie che pur presentando punti di contatto con figure contrattuali tipiche o tipicizzate hanno anche caratteristiche divergenti, che possono porre problemi di regolamentazione normativa ma anche comunque giurisprudenziale.
L’attività di mediazione secondo il nostro ordinamento è un’attività protetta, esclusiva e non delegabile, il cui esercizio è riservato ad operatori in possesso di rigorosi requisiti di idoneità professionale e morale.
Attualmente, essendo intervenuta nel 2010 l’abrogazione dell’apposito ruolo istituito nel 1989, detenuto presso ciascuna Camera di Commercio e diviso in tre sezioni – una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici e una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso – l’attività del mediatore è soggetta a dichiarazione di inizio della relativa attività, da presentare alla Camera di commercio competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività.
Un contrasto giurisprudenziale espresso da diverse sezioni della Suprema Corte ha determinato l’intervento della pronuncia delle Sezioni Unite appunto della Corte di Cassazione resa con sentenza n. 19161/2017, la quale enuclea tre diverse figure di mediazione.
In primis la figura del mediatore tipico con riferimento all’ipotesi in cui un soggetto metta in relazione due o più parti per una conclusione di un affare senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L’attività in questo caso si caratterizza per l’imparzialità dell’agente e il diritto alla provvigione sorge ex art. 1755 c.c. solo quando la conclusione è il risultato del suo intervento. Naturalmente presupposto fondamentale è il rispetto di quei requisiti previsti dalla normativa di settore su indicata per lo svolgimento della specifica attività di mediazione, trattandosi di normativa pubblicistica in quanto tale non derogabile.
In secundis viene analizzata la figura del mediatore atipico, anche detto “procacciatore d’affari”. Si tratta di un collaboratore occasionale la cui attività promozionale è normalmente attuativa del rapporto intercorrente con il preponente ragion per cui soltanto da quest’ultimo può pretendere il pagamento della provvigione. L’oggetto dell’attività del procacciatore consiste nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di contratto ovvero di ordini alla società alla quale è legato da un rapporto di collaborazione non subordinata e non caratterizzato dalla stabilità. Non interviene nelle trattative per la conclusione dei contratti. Anche il procacciatore d’affari come il mediatore tipico è tenuto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore per lo svolgimento dell’attività di mediazione. Si tratterebbe di una mediazione negoziale atipica unilaterale.
Aldilà delle differenze tra le due figure negoziali l’elemento comune evidenziato dalla giurisprudenza è costituito dalla prestazione di un’attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare.
La terza figura analizzata dalla Suprema Corte è quella del procacciatore d’affari (tipico) che opera stabilmente con un determinato preponente. La disciplina del rapporto risulta sussumibile in quella del contratto tipico di agenzia. Pertanto in via analogica sono applicabili le disposizioni riguardanti il contratto di agenzia di cui agli artt. 1742 ss c.c. con inoperatività di quanto disposto dalla legge n. 39 del 1989 e successive modificazioni.
Per un interessante approfondimento si propone la lettura del testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.