

La legge Gelli-Bianco del 08 marzo 2017, n. 24, che è intervenuta a meno di cinque anni a modificare la novella veicolata in materia dal c.d. “decreto Balduzzi” d.l. 13 settembre 2012, n. 158, ha provveduto a novellare direttamente il codice penale introducendovi un nuovo art. 590 sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.
Tale articolo così recita: 1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. 2. Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”.
Nel predetto intervento del legislatore in materia di responsabilità medica si percepisce la finalità di scongiurare la c.d. medicina difensiva. La rischiosità e al contempo l’utilità sociale che caratterizzano l’attività medico-chirurgica avevano indotto già in passato il legislatore a spostare in avanti la linea di demarcazione tra lecito e illecito, consentendo comportamenti rischiosi. In ragione della rischiosità ontologica del tipo di attività – l’atto medico, infatti, per sua natura e per il destinatario a cui si rivolge si inserisce nello svolgimento di un processo morboso e si rivolge ad un soggetto in qualche misura vulnerabile – la valutazione della colpa penale del medico è meno stringente e ha motivato l’introduzione di ipotesi di non punibilità come appunto quello previsto dal secondo comma dell’articolo su riportato e salva il c.d. rischio consentito, che è il pericolo che si mantiene nei confini delle leges artis.
La finalità della legge Gelli-Bianco, inoltre, è quella di superare le incertezze interpretative e applicative sorte con la legge Balduzzi, stabilendo una puntuale regolamentazione delle linee guida rilevanti per legge. L’art. 5, infatti, individua in maniera specifica funzione e contenuti delle linee guida, che rilevano non solo in senso precettivo, indicando il comportamento o uno dei possibili comportamenti da seguire, ma anche come limite alla responsabilità penale colposa.
Anche la legge Gelli-Bianco, però, sottoposta al vaglio di interpreti e operatori del diritto con riferimento alla formulazione del secondo comma dell’art. 590 sexies c.p. ha evidenziato delle criticità di interpretazione logico-giuridica.
Essendosi registrate sentenze della Suprema Corte discordanti in ordine all’esatto ambito applicativo delle ipotesi di non punibilità, la stessa è intervenuta con una decisione a Sezioni Unite, la n. 8770/2018, che si propone per una lettura integrale, enunciando il seguente principio di diritto:
” L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: