

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è un rimedio previsto per i contratti con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita.
Si applica quindi a quei contratti la cui funzione di esplica attraverso l’adempimento di una o più prestazioni che si svolgono ininterrottamente per la durata prevista o comunque necessaria per soddisfare l’interesse del creditore o ad esecuzione periodica in quanto si ripetono ad intervalli.
Sono interessati da tale rimedio anche i contratti ad esecuzione differita nei quali l’adempimento si effettua in una sola volta ma la realizzazione dell’interesse del creditore richiede che l’adempimento venga rinviato, per volontà delle parti, a un momento successivo a quello in cui il contratto è stipulato e diventa efficace.
Gli elementi coessenziali a tale rimedio riguardano le seguenti ulteriori circostanze:
Una fattispecie nell’ambito della quale è stato sovente invocata come rimedio di risoluzione di un contratto è quella dei contratti preliminari di compravendita che prevedono la stipula del contratto definitivo in un momento successivo.
Si deve, invece, affermare l’irresolubilità dei contratti aleatori, che tali siano per loro natura o per volontà delle parti.