

Il quesito giuridico è il seguente : il subappaltatore ha il diritto ad ottenere il pagamento direttamente dalla stazione appaltante a titolo di indebito arricchimento nel caso in cui l’appaltatore non provveda direttamente?
Si tratta di una problematica che corrisponde a una esigenza di tutela resa impellente dalle attuali prassi, e se vogliamo alle derive delle predette prassi, legate agli appalti di lavori pubblici che spesso vengono realizzati da un soggetto diverso dal contraente della Pubblica Amministrazione e al quale quest’ultimo ometta di effettuare il pagamento concordato come corrispettivo.
La Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 26 gennaio 2011, n. 1833, ha affermato il seguente principio di diritto che mi piace condividere con il lettore:
“Nel caso in cui i lavori pubblici siano stati realizzati da soggetto diverso da contraente della Pubblica Amministrazione, ove questi ne chieda il pagamento direttamente alla stazione appaltante a titolo di ingiustificato arricchimento, va fatto riferimento alla pronuncia resa a sezioni unite n. 24772 del 2008, che sulla scia dell’orientamento che evidenzia la correlazione tra l’ingiustificato arricchimento indiretto e l’art. 2038 c.c. norma relativa alla responsabilità del terzo acquirente in ipotesi di alienazione di cosa ricevuta indebitamente, che “per un verso, fornisce il necessario fondamento normativo al riconoscimento di una (sia pur circoscritta) fattispecie di arricchimento mediante intermediario, per l’altro induce ad una interpretazione più elastica dell’art. 2042 c.c.”, ha inteso riaffermare il doppio requisito dell’unicità del fatto costitutivo e della sussidiarietà dell’azione “sul piano della regola generale, con la duplice eccezione costituita dall’arricchimento mediato conseguito da una P.A. rispetto ad un ente (anch’esso di natura pubblicistica) direttamente beneficiario – utilizzatore della prestazione dell’impoverito e dell’arricchimento conseguito dal terzo a titolo meramente gratuito, in tal modo rivalutandosi, come ancora osservato da un’attenta dottrina, la funzione propriamente equitativa dell’actio de in rem verso, la cui ratio è soprattutto quella di porre rimedio a situazioni giuridiche che altrimenti verrebbero ingiustamente private di tutela tutte le volte che tale tutela non pregiudichi in alcun modo le posizioni, l’affidamento e la buona fede dei terzi”
La fattispecie generale dell’arricchimento senza causa è disciplinata dall’art. 2041 c.c. e dal successivo art. 2042 c.c.. Il suo fondamento si rinviene nel principio dell’equità e della solidarietà.
L’art. 2041 c.c. individua l’arricchimento senza causa nell’arricchimento di una persona a danno di un’altra persona che abbia subito una correlativa perdita patrimoniale in difetto di una giusta causa.
La conseguenza è costituita dall’obbligo a carico dell’arricchito di indennizzare, nei limiti dell’arricchimento, chi ha subito la perdita patrimoniale.
I requisiti strutturali della fattispecie dell’arricchimento senza causa sono, dunque:
Si tratta di un’azione considerata espressamente residuale in quanto risulta esperibile solo laddove non vi sia una specifica azione che possa produrre il medesimo effetto di tutela per il depauperato(cfr. l’art. 2042 cc).