
La problematica dell’abuso del diritto con particolare riferimento al profilo processualistico di tale fattispecie è stata oggetto di analisi e interesse da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Nel nostro ordinamento non esiste una previsione normativa che sanzioni espressamente l’abuso del diritto.
La giurisprudenza maggioritaria, comunque, ritiene sussistente una regola generale secondo la quale un diritto non possa essere esercitato per finalità che eccedano i limiti stabiliti dalla legge.
Questa categoria giuridica implica e trova spunto nella necessità di conciliare la titolarità, che in astratto spetta effettivamente a chi lo esercita, con le sue concrete modalità di esercizio.
Si tratta dei casi in cui il diritto soggettivo o più ampiamente la posizione giuridica soggettiva possano essere esercitati secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate e il titolare abbia scelto quella caratterizzata da una ingiustificata sproporzione tra il beneficio perseguito dallo stesso e il sacrificio cui è costretta la controparte.
La categoria dell’abuso del processo è una species del genus abuso del diritto, ispirata e collegabile ai principi costituzionali di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) che impongono ai consociati di comportarsi secondo le regole della correttezza e buona fede, che comunque vanno coordinati con il principio del diritto all’azione di cui all’art. 24 Cost. e con quello del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. e viceversa.
Come è stato osservato “si ha abuso del processo quando vi è un uso improprio dello strumento processuale e – quindi – degli atti che costituiscono la serie procedimentale”.
Sono in concreto individuabili e sono state prese in considerazione dalla giurisprudenza due macro-categorie di abuso del processo: la parcellizzazione della domanda e l’utilizzo di strumenti processuali a fini dilatori o manifestamente infondati.
Con riferimento alla prima macro-categoria la prima risposta della giurisprudenza – Cass. SS. UU. 15 novembre 2007 n. 23726 – è stato teorizzare il divieto assoluto del frazionamento del credito. Si legge nella motivazione della predetta sentenza: “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo”. La sanzione a fronte di tale parcellizzazione è quella, espressione del più generale rimedio dell’exceptio doli generalis”, dell’inammissibilità della domanda giudiziale successiva.
Le sentenze che propongo alla vostra attenzione in forma integrale e di cui ai link di seguito indicati propongono dei limiti al divieto assoluto su richiamato, ritenuti necessari ai fini di un reale contemperamento di interessi, che si presentano nei casi concreti, con riferimento alle ipotesi di credito distinto e autonomo e di credito parzialmente liquido. Inoltre viene proposta una ricostruzione logica giuridica finalizzata a individuare una sanzione meno drastica dell’inammissibilità della domanda giudiziale successiva e che si declina in sostanza nel considerare quale unico processo, anche ai fini delle spese di lite, la pluralità di processi promossi attuando il frazionamento del credito con un utilizzo improprio delle strategie di difesa. Vengono offerti inoltre dei distinguo sul concetto stesso di parcellizzazione del credito e di credito distinto e autonomo. Buona lettura.