

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione la n. 24548 del 5 ottobre 2018 ha affermato il seguente principio di diritto:
“Nell’assicurazione per la responsabilità civile degli autoveicoli, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, e siano decorsi i termini di cui all’art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, il danneggiato può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto”.
Tale pronuncia prende le mosse dalla fattispecie concreta in cui il ricorrente, in qualità di danneggiato (in realtà in qualità di cessionario del credito della persona danneggiata ma tale circostanza non muta in sostanza i termini della questione) aveva inviato la richiesta di risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione, secondo il modello dell’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 e per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto. Non essendosi conclusa con esito positivo la fase stragiudiziale il danneggiato aveva citato in giudizio il danneggiante e la compagnia assicurativa dello stesso dinanzi il Giudice di Pace di Torino il quale rigettava la domanda dichiarandola improponibile. Il danneggiato proponeva appello dinanzi al Tribunale di Torino il quale in sostanza confermava la sentenza di primo grado in punto improponibilità dell’azione, respingendo l’appello.
La pronuncia della Suprema Corte qui in esame confuta il principio di diritto posto alla base della decisione del Tribunale il quale, sebbene alla luce della giurisprudenza costituzionale accolga il principio secondo cui il danneggiato ha facoltà di avvalersi, in via alternativa, del rimedio di cui all’art. 149 cit. o della tradizionale azione risarcitoria verso l’assicuratore del responsabile civile, ha però rilevato che, se il danneggiato ha optato per la procedura di cui all’art. 149 cit. nella fase stragiudiziale, quest’ultimo “non può convenire che la propria compagnia assicuratrice” nella successiva fase giudiziale.
La Suprema Corte, per inquadrare i termini di quella che definisce una complessa e delicata questione, prende le mosse dalla sentenza n. 180 del 2009 della Corte Costituzionale che ha rilevato che un’interpretazione “costituzionalmente orientata dell’art. 149 consentirebbe, accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile”. In altri termini la legge sarebbe ispirata a esigenze di rafforzamento della tutela del soggetto rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, e non destinata a limitarne i mezzi di tutela.
La normativa di cui al codice delle assicurazioni private prevede, nel tentativo di favorire la deflazione del contenzioso infortunistico stradale, l’obbligo per la parte danneggiata di formulare una richiesta risarcitoria stragiudiziale alla società di assicurazione. La finalità di questa disposizione è consentire a quest’ultima di valutarne la fondatezza, di svolgere la necessaria istruzione e di formulare l’eventuale offerta.
Il problema specifico che si pone nella vicenda in esame, come osserva la Corte di Cassazione, “consiste nello stabilire se, essendo stata inviata la richiesta risarcitoria alla propria società di assicurazione e, “per conoscenza”, anche all’assicurazione del danneggiante, il danneggiato possa poi promuovere il giudizio nei confronti anche di quest’ultima, ovvero sia vincolato ad agire solo nei confronti della prima”. In altri termini se l’invio della raccomandata “per conoscenza” sia sufficiente nel caso in esame ad assolvere l’obbligo su delineato e finalizzato a mettere in condizione la compagnia di assicurazione citata giudizialmente a preventivamente valutare la eventuale fondatezza della richiesta risarcitoria e di svolgere la necessaria istruzione.
La Suprema Corte giunge a una risposta che considera essere stato corretto nel caso alla stessa sottoposto che il danneggiato abbia citato in giudizio la compagnia assicuratrice del responsabile civile.
Con ragionamento logico attento alla ratio della normativa di riferimento, la Corte giunge all’affermazione del principio di diritto su indicato e all’accoglimento del ricorso del danneggiato.
I richiami sono al concetto di accollo ex lege già riconosciuto dalla stessa Corte come qualificazione giuridica dell’istituto del risarcimento diretto. In altri termini “la c.d. impresa gestionaria, quando riceve la richiesta di risarcimento dal proprio assicurato, istruisce la relativa pratica, formula l’offerta e paga il risarcimento, compie un’attività per conto e nell’interesse dell’impresa debitrice”.
L’art. 145, comma 1, riguardante l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile afferma che la stessa “può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza”
Il secondo comma del predetto articolo, stabilisce che nella procedura di cui all’art. 149 cit. il danneggiato può promuovere il giudizio dopo il decorso di analogo termine dall’invio della richiesta alla propria impresa di assicurazione, “inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto”. Quest’ultima precisazione normativa risulta coerente e sistemica con riferimento alla previsione del comma 6 dell’art. 149 che consente all’assicuratore del responsabile di intervenire in causa ed estromettere l’altra impresa.
“Ciò significa – rileva la Corte – dando per pacifico che le parole della legge abbiano un senso e una loro intrinseca coerenza, che una lettera inviata “per conoscenza” è sufficiente a mettere in moto il meccanismo che poi consente al danneggiato di intraprendere l’azione giudiziaria contro l’una o l’altra impresa di assicurazione. I due commi dell’art. 145 cit. rendono chiaro il disegno del legislatore: chi opta per il risarcimento diretto in sede stragiudiziale, deve informare anche l’impresa debitrice con la lettera raccomandata; ma se, rivelatasi infruttuosa la trattativa, la vittima decide di convenire in giudizio l’assicuratore del responsabile, quella lettera che gli era stata inviata “per conoscenza” sarà sufficiente a rendere proponibile la domanda.”
Non in contrasto ma anzi suscettibile di offrire conferma a tale interpretazione costituzionalmente orientata della norma è quanto precisato dal comma 3 dell’art. 149 cit. secondo cui nella procedura di risarcimento diretto l’assicuratore del danneggiato liquida i danni “per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime”.
Si offre per migliore fruizione la lettura integrale della sentenza della Corte di Cassazione qui segnalata: