

E’ intuitivo che i crediti costituiscano un importante aspetto della solidità di un’azienda e che meritino quindi attente valutazioni, anche preventive, e accorgimenti per una corretta gestione.
La diffusione di tipologie di forniture, che prevedono un pagamento differito, infatti ha determinato innanzitutto la necessità di
– un’anticipata valutazione del rischio connesso al credito insoluto cioè la sostenibilità rispetto per esempio all’evenienza che un credito relativo a una grossa commessa non venga pagato o comunque non nei termini previsti
– verifica della solvibilità del cliente
Può essere opportuno effettuare la preliminare valutazione della solvibilità del cliente, affinché la stessa risulti incisiva e abbastanza completa, tramite la consulenza esterna, a cura di professionisti o società di settore, finalizzata all’effettuazione di report riguardanti elementi significativi.
Tali elementi possono essere :
QUANTITATIVI, come i dati di bilancio, l’assenza di protesti
QUALITATIVI, come riferimenti individuabili nel settore in cui opera l’azienda cliente
ANDAMENTALI, come la reputazione del cliente, la storia aziendale, l’assetto societario, il managment di riferimento, l’attività svolta, la sua ubicazione etc..
Una metodologia efficace comprende la raccolta e condivisione sinergica degli elementi di valutazione tra l’ufficio amministrativo e quello commerciale dell’azienda, che normalmente ha come referenti stabili gli agenti di commercio che collaborano con l’azienda e lavorano sul territorio e occasionali come i procacciatori d’affari; l’aggiornamento periodico dei report anche rispetto a vecchi clienti, in quanto le attuali evenienze congiunturali del mercato possono determinare cambiamenti improvvisi nella solidità di un soggetto economico.
Nella fase di strutturazione del rapporto contrattuale si possono adottare cautele contrattuali. Si tratta di soluzioni da modulare in base alle caratteristiche concrete della transazione commerciale e finalizzate anche ad assicurare l’efficace utilizzo del meccanismo dell’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) nel caso ciò si renda purtroppo necessario. Pertanto gli appalti si svilupperanno secondo stati di avanzamento lavori, e le forniture effettuate a consegne ripartite.
Il meccanismo dell’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) comporta che nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere, contemporaneamente la propria.
Una cautela contrattuale forte può essere costituita dalla richiesta di una fideiussione bancaria, con la quale la banca assume l’impegno di soddisfare l’obbligazione, nel caso in cui chi ha sottoscritto questo contratto non sia più in grado di pagare il proprio debito. Le fideiussioni possono essere anche assicurative ma offrono una tutela, per così dire, meno forte.
Nella fase di gestione dei crediti scaduti, si determina la necessità di verifica degli stessi con cadenza ristretta nel tempo. I requisiti di ottimizzazione sono tempestività e immediatezza.
Tempestivi devo essere i solleciti di pagamento finalizzati anche ad ottenere riscontri scritti su eventuali proposte di piano di rientro. Ai fini di un più efficace e veloce recupero credito giudiziale necessario nel caso di mancato definitivo pagamento da parte del cliente, è importante poter disporre di documentazione sottoscritta dallo stesso dalla quale emerga la non contestazione del debito relativo.
Infatti la procedura che si può attivare è quella monitoria con la richiesta di un decreto ingiuntivo su fatture che può essere corredato dalla concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso in due casi:
– documentazione sottoscritta dal debitore
– Pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.
Una volta ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è possibile iniziare una procedura esecutiva finalizzata al recupero coattivo del credito. Le procedure esecutive attivabili sono varie e da modulare sulla base del caso concreto. Esemplificativamente si tratta di pignoramenti presso terzi; pignoramento dell’azienda; pignoramento di partecipazioni sociali etc.