
L’interesse del legislatore in tema di riqualificazione delle unità immobiliari lo ha indotto a introdurre bonus fiscali sulla casa in favore di coloro che compiono interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza antisismica degli edifici.
L’istituto della cessione del credito di imposta relativi a tali bonus consente di rendere tali benefici operativi in favore di coloro che appartengono alla c.d. No tax area:
soggetti incapienti perché possiedono un reddito complessivo annuo escluso dall’imposizione IRPEF essendo il reddito complessivo annuo inferiore al limite tassabile, oppure a norma di legge, oppure non essendo tassabile per determinate condizioni o ancora essendo il reddito già stato abbattuto da altre detrazioni fiscali a favore del contribuente o comunque coloro che possiedono un reddito imponibile non sufficiente a sfruttare le agevolazioni.
Le detrazioni, recuperabili in 3,5 o 10 rate a seconda del tipo di intervento effettuato, per quanto riguarda in particolare l’Ecobonus, come precisa la circolare di riferimento dell’Agenzia delle Entrate, la 11/E/2018, possono essere cedute a:
Mentre non possono essere cedute a:
Per quanto riguarda, invece, la cessione del credito relativa al Sismabonus la stessa può essere effettuata in favore di
Anche in questo caso sono esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
In ogni caso deve trattarsi di interventi “incisivi” effettuati su parti comuni di edifici condominiali ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3 (detrazione del 75 o dell’85%) o di acquisto di case antisismiche in zona 1.
Qualora gli interventi qui in esame si riferiscano alle parti comuni di edifici condominiali, il singolo condomino può cedere l’intera detrazione a lui imputabile, calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare o delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori.