

L’art. 9 della legge 192/98 vieta l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova un’impresa cliente o fornitrice .
La condizione di dipendenza economica si ravvisa ogni qualvolta vi sia un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi determinati dal maggior potere contrattuale di una delle parti. Inoltre assume rilievo nella individuazione della predetta condizione, la concreta possibilità dell’impresa debole di reperire sul mercato alternative soddisfacenti rispetto all’impresa definita come dominante, che sarebbe presupposto imprescindibile per l’impresa in questione di rimanere attiva e competitiva sul mercato. In difetto quest’ultima sarebbe destinata a soccombere economicamente.
Il secondo comma dell’art. 9 legge cit. declina le fattispecie di abuso individuandole nei seguenti comportamenti;
Il rimedio che la legge in esame prevede è la nullità che mira a proteggere l’impresa dipendente che ha subito l’imposizione di condizioni inique. Viene infatti sancita la nullità del patto attraverso il quale si realizza l’abuso di dipendenza economica.
L’intervento legislativo in esame, che si potrebbe definire protezionistico, e che tende a elidere il divario delle forze economiche schierate in campo mediante strumenti a protezione, appunto del contraente “debole”, è coerente con il sistema costituzionale di esaltazione dei principi di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).
La finalità della legge è quella di garantire una condizione di uguaglianza sostanziale tra soggetti di diversa forza economica mirando a una contrattazione che non sia determinata dalla sopraffazione e dall’approfittamento di una parte a danno dell’altra.
Il cit. art 9, primo comma, infatti, recita: “è vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.”